La
Mediazione Familiare (MF) è un percorso per la riorganizzazione
delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o
al divorzio: in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con
formazione specifica (il mediatore familiare), sollecitato dalle
parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia
dall’ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino
in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e
per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità
genitoriale. Può
esercitare la MF solo chi abbia
acquisito:
- sia una competenza precedente
in materia di relazioni familiari
- sia una formazione specifica
alla Mediazione Familiare coerenti con i criteri enunciati dal
"DOCUMENTO DI FONDAZIONE DELLA S.I.Me.F".
Essere
membri della S.I.Me.F. o di associazioni che si occupano di
mediazione familiare non implica automaticamente la qualifica di
mediatore familiare.
L’esercizio
della MF implica da parte del mediatore imparzialità e la neutralità
nei confronti degli utenti. Il mediatore familiare non può e non
deve:
- intervenire
in mediazioni che coinvolgono persone con cui vi sia un
precedente legame personale (familiari, amici, colleghi,…)
- erogare
servizi che esulino dallo specifico della MF. Il mediatore ha
l’obbligo di informare le parti che richieste di intervento o
supporto d’ordine legale e psicoterapeutico devono essere
indirizzate a specialisti dei rispettivi campi
- fare
pressioni sulle parti affinché aderiscano a un intesa che non
sia frutto di libero consenso.
Fatta
eccezione per i casi previsti dal codice di procedura penale in
materia di segreto professionale, il mediatore familiare deve
attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al
contenuto dei colloqui di MF e agli accordi eventualmente
conseguiti.
La sospensione del segreto professionale può avvenire solo con
l’assenso di tutte le parti.
Fin
dal primo colloquio il mediatore familiare deve informare gli utenti
sugli obiettivi e sulle modalità del processo di MF.
Deve precisare loro la specificità del suo intervento in rapporto a
quello di altri operatori (avvocati, consulenti familiari,
psicoterapeuti,..).
Il
mediatore familiare riceve l’incarico esclusivamente dalle parti.
L’accesso alla MF non può in alcun caso essere di tipo coattivo.
L’invio da parte di magistrati è subordinato al consenso delle
parti e non può essere oggetto di provvedimenti o decreti a
carattere obbligatorio.
In nessun caso la MF deve configurarsi come ambito penale.
I risultati della MF possono essere comunicati al magistrato solo
dagli utenti stessi.
Il mediatore deve informare i clienti del costo eventuale dei delle
modalità di pagamento.
Il costo dei colloqui non può essere subordinato ai risultati
ottenuti.
L’intesa finale tra le parti può dar luogo a un accordo scritto o
verbale che ha valore solo tra le parti medesime.
L’eventuale formalizzazione degli accordi, se richiesta dalle
parti, è demandata a un legale scelto dalle parti stesse.
Il
processo di MF può essere interrotto:
- da
una delle parti o da entrambe
- dal
mediatore familiare se valuta che le regole della MF non sono
state rispettate o se non è in grado di garantire la necessaria
imparzialità e neutralità.
Tutte
le esternazioni pubbliche degli aderenti al codice deontologico
devono essere coerenti con i suoi contenuti.
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